SMART WORKING E COVID-19

Con la pandemia di COVID-19, i cambiamenti che abbiamo dovuto affrontare sono stati molti. Tra questi, l’emergenza sanitaria ha rappresentato un potente propulsore per la sperimentazione di massa del lavoro da remoto; infatti, quasi tutte le attività d’ufficio che potevano essere svolte a distanza, comprese quelle commerciali, nel periodo del lockdown sono state prevalentemente gestite in modalità online.

LAVORO AGILE E TELELAVORO

Prima di entrare nel merito delle prospettive che questa forma di lavoro potrebbe realmente comportare, è bene definire cosa s’intenda con il concetto di smart working e quali siano i cambiamenti apportati a questa prestazione, a causa delle necessità sopravvenute con l’emergenza COVID-19. Inoltre, sarà opportuno distinguere tale profilo lavorativo da un altro, simile, ossia il telelavoro, più conosciuto e adottato nel nostro ordinamento[1].

Il lavoro agile o smart woriking e il telelavoro si diversificano sotto plurimi profili:

1. Il luogo della prestazione,

2. L’orario di lavoro,

3. La disciplina della sicurezza sul lavoro.

COMPARAZIONE E CAMBIAMENTI
LUOGO

Per quanto riguarda il luogo della prestazione, il telelavoro deve essere prestato nell’abitazione del lavoratore, mentre il lavoro agile si può svolgere anche in altro luogo, scelto dal lavoratore.

ORARIO

I classici parametri imposti nell’ambito dello smart working concernono l’elevato rispetto della normativa sulla riservatezza, posto che si è chiamati ad operare a distanza, e la necessaria alternanza tra lavoro prestato in remoto e prestazione resa negli uffici o in azienda.

Deve rilevarsi, tuttavia, che per ragioni legate all’emergenza COVID-19, stiamo assistendo a una modifica di tale prassi, che ha visto l’estensione delle ore di attività da remoto o, talvolta, anche il totale svolgimento della prestazione a distanza, alterando quel concetto di alternanza tra “prestazione frontale e online”, che ha sempre rappresentato l’elemento maggiormente caratterizzante dello smart working.

L’orario di lavoro dello smart working, secondo la legge 81/2017, non è vincolato ad una rigida fascia oraria, proprio per contemperare le esigenze personali e familiari del lavoratore agile, con i doveri derivanti dallo svolgimento della prestazione indicata nel contratto di lavoro.

Si rileva, però, che a causa dell’emergenza, si è stati costretti ad adottare una semplice trasposizione della turnazione aziendale, tipica, invece, del telelavoro. Pertanto, a differenza di quanto prevede la normativa, in via ordinaria, non è stato consentito al lavoratore di assentarsi dalla postazione lavorativa mobile.

SICUREZZA SUL LAVORO

Sul piano della sicurezza sul lavoro, poi, proprio in considerazione del fatto che il lavoro agile si fonda sul concetto di “mobilità” del lavoratore, che può di volta in volta prediligere dove disporre temporaneamente la propria “postazione di lavoro”, la legge prevede l’estensione della copertura antinfortunistica dell’INAIL agli spostamenti del lavoratore, dall’abitazione al luogo prescelto per lo svolgimento della prestazione (art. 23, cc. 2 e 3, L. 81/2017).

Per la stessa ragione, la legge prevede che il lavoratore agile sia messo a conoscenza, tramite un’informativa scritta, dei rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro; da ciò si presume una sua piena responsabilizzazione.

Nel telelavoro, invece, la postazione lavorativa domiciliare del lavoratore deve garantire alcuni requisiti minimi di sicurezza, imposti, specificatamente, dalla normativa del D.lgs. 81/2008. Della conformità della postazione del telelavoratore ai parametri richiesti dalla legge, è responsabile, in primo luogo, il datore di lavoro, che deve disporre dei sopralluoghi periodici ed effettuare adeguate valutazioni circa i rischi in concreto riscontrabili

LE PROSPETIVE

Una delle scoperte di questa pandemia, dunque, è stata la possibilità di lavorare da remoto. “Scoperta”, va detto, soprattutto per l’Italia, che quasi disconosceva questa forma di lavoro, già molto diffusa in diversi Paesi dell’Unione europea. Per comprendere quali possano essere le future prospettive di questa tipologia di prestazione lavorativa, dobbiamo tenere conto di diversi fattori.

Alla data del 15 ottobre, l’attuale disciplina emergenziale dello smart working dovrebbe cessare la sua applicazione e, se non sarà disposta una proroga, il ricorso al lavoro agile, così per come strutturato negli scorsi mesi, potrebbe venire meno, anche se molti datori di lavori stanno già pensando di utilizzare questo strumento anche in futuro.

I numeri dell’Osservatorio sullo smart working del Politecnico di Milano[2] dicono che, durante il lockdown, il numero di smart worker è decuplicato, superando i 6 milioni. Con i primi e parziali rientri, caratterizzati da una forte attenzione ai protocolli di salute e sicurezza, il numero è sceso a 4 milioni[3].

Come accennato in precedenza, il modello di smart working adottato durante il lockdown si discosta molto dal tradizionale concetto di lavoro agile; tuttavia, l’emergenza Covid-19 ha rappresentato un ottimo banco di prova per testare la resilienza delle aziende e della Pubblica Amministrazione, che – va però precisato –avevano già testato questo tipo di performance, seppur in ipotesi limitate e residuali.

Per il futuro l’auspicio è che questo tipo di prestazione lavorativa possa essere utilizzata ancora.

Se così fosse, l’applicazione di un modello simile comporterebbe una trasformazione della concezione manageriale e della cultura dell’organizzazione del personale e dei beni delle imprese, nonché, più in generale, una profonda innovazione del modo stesso di concepire il lavoro.


[1] Santoro-Passarelli, Diritto dei lavori e dell’occupazione, Giappichelli Editore, 2019.

[2] https://www.osservatori.net/it/ricerche/osservatori-attivi/smart-working

[3] https://www.som.polimi.it/lo-smart-working-ai-tempi-del-coronavirus/

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