Il 18° Anniversario dell’entrata in vigore del Trattato di Nizza.

libro bianco in primo piano con sfondo la bandiera dell'unione europea
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Oggi, 1 Febbraio 2021, ricorre il 18°anniversario dell’entrata in vigore del Trattato di Nizza, attraverso il quale furono apportate rilevanti riforme e cambiamenti al Trattato di Maastricht in vista del processo di adesione di nuovi Paesi membri all’interno dell’Unione Europea (UE)

Approvato dal Consiglio europeo di Nizza nel dicembre del 2000, dopo una lunga procedura di ratifica da parte dei parlamenti nazionali, entrò in vigore nel febbraio del 2003.

Le questioni istituzionali connesse al Trattato di Amsterdam

Con l’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam[1], rimasero aperte le questioni riguardanti un’effettiva revisione dei procedimenti istituzionali in seno all’Unione.

Sebbene con tale trattato furono apportati dei correttivi in materia, da subito fu chiara la necessità di preparare l’UE al futuro allargamento verso i Paesi dell’est Europa, coi quali erano già stati avviati dei rapporti economici a tale scopo. In tale prospettiva, i vertici europei decisero di prevedere ulteriori modifiche sostanziali che condussero all’introduzione del Trattato di Nizza.

Tra le questioni più importanti non affrontate con il Trattato di Amsterdam, vi era la necessità di una modifica nelle dimensioni e nella composizione della Commissione europea e dell’Europarlamento, volta a rafforzare l’attività delle Istituzioni in vista del processo di allargamento dell’Unione.

In aggiunta, venne delineata una nuova struttura delle procedure decisionali in seno al Consiglio[2], con un ricalcolo basato su un sistema di ponderazione dei voti aggiornato a seguito del processo di allargamento, e soprattutto con l’estensione della procedura di voto a maggioranza qualificata in alcune materie di competenza dell’UE.

Infine, con il Trattato di Nizza è stata introdotta la riforma del sistema giurisdizionale europeo, con una nuova ripartizione e organizzazione delle competenze tra la Corte di giustizia dell’Unione Europea (CGUE) e il Tribunale.

La Commissione europea e l’Europarlamento nel Trattato di Nizza

Con il Trattato di Nizza furono apportate rilevanti modifiche nella composizione e nelle funzioni della Commissione europea e dell’Europarlamento.

Per quanto riguarda la prima, venne riconosciuta ad ogni Stato membro paese la possibilità di avere un commissario, conferendo al Presidente della Commissione la facoltà di ripartire le competenze tra i suoi componenti e di scegliere il numero dei vicepresidenti in grado di coadiuvarlo[3].

Per ciò che riguarda il Parlamento europeo, invece, con il processo di allargamento dell’Unione fu necessario apportare delle modifiche alla sua composizione, aumentando il numero degli europarlamentari da 700 a 732.

Furono, inoltre, rafforzati i relativi poteri legislativi, ampliando le materie nelle quali fu applicata la procedura di codecisone, così come prevedendo la necessità di acquisire il parere conforme del Parlamento europeo sia per l’instaurazione di cooperazioni rafforzate negli ambiti riservati alla codecisione medesima, sia in caso di violazione dei diritti fondamentali da parte di uno Stato membro e su cui il Consiglio si sia pronunciato.

I cambiamenti nelle procedure di voto in seno al Consiglio

Con il processo di allargamento che sarebbe sfociato nell’adesione all’Unione di nuovi Paesi membri, l’imperativo categorico che caratterizzò il Trattato di Nizza fu quello di apportare dei cambiamenti significativi nelle procedure istituzionali.

L’obiettivo principale, a tal fine, fu quello di ridefinire le regole decisionali in seno al Consiglio, con l’introduzione di un meccanismo di ponderazione dei voti che facilitasse l’approvazione di atti, rientranti nelle materie di competenza dell’UE, mediante l’utilizzo della maggioranza qualificata.

Sebbene la Commissione europea – sostenuta dal’Europarlamento – avesse proposto l’applicazione di una doppia maggioranza che tenesse conto sia della popolazione di ciascun Stato membro che dei voti ad esso attribuiti, la Conferenza Intergovernativa (CIG) che si occupò dell’elaborazione del Trattato di Nizza optò semplicemente per una nuova ponderazione dei voti.

Poiché il nuovo sistema determinava una riduzione della quota spettante ai Paesi UE più popolosi, fu introdotta anche la cosiddetta “rete di sicurezza demografica”, secondo la quale ciascun Stato membro poteva chiedere di verificare se la maggioranza qualificata raggiunta tramite il voto ponderato esprimesse almeno il 62% della popolazione totale dell’Unione e, se tale condizione non fosse stata rispettata, l’atto oggetto della votazione non poteva essere adottato.

La riforma del sistema giurisdizionale europeo

l Trattato di Nizza è intervenuto anche sulla ripartizione delle competenze a livello giurisdizionale tra la Corte di giustizia dell’UE e il Tribunale.

Sebbene la prima rimase titolare della competenza pregiudiziale, al secondo vennero attribuite maggiori competenze con riferimento a specifiche categorie di pronunce pregiudiziali, riservando alla CGUE, sulla base del proprio Statuto, la possibilità di delegare al Tribunale tutte le questioni non rientranti nell’articolo 225 del Trattato CE[4].

La proclamazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea

Per concludere, è doveroso fare un cenno alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, proclamata dai Presidenti delle principali Istituzioni comunitarie – quali dal Parlamento, Commissione e Consiglio – nel Dicembre del 2000, senza divenire parte del Trattato di Nizza e, di conseguenza, giuridicamente vincolante.

Tale scelta di natura politica venne dettata da due ragioni: da un lato, la prospettiva federale che la Carta evocava, rafforzando l’idea per cui l’UE potesse trasformarsi in un Stato con un proprio sistema di valori sancito da un atto giuridico obbligatorio; dall’altro, i limiti che la sua l’introduzione avrebbe comportato, determinando l’esistenza di un sistema di controllo ulteriore per le Istituzioni e per gli Stati.

La Carta dei diritti fondamentali, con i suoi importanti contenuti e lo sviluppo significativo di un patrimonio giuridico valoriale dell’UE, divenne parte integrante del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, il quale venne firmato, ma mai ratificato.

Il progetto della Carta fu ripreso successivamente e, con talune modifiche, venne nuovamente proclamato nel 2007 a Lisbona, divenendo, in virtù del Trattato, a tutti gli effetti giuridicamente vincolante.


[1]    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:11997D/TXT.

[2]    U. Villani, Istituzioni di Diritto dell’Unione europea, Bari, Febbraio 2020.

[3]    https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/4/il-trattato-di-nizza-e-la-convenzione-sul-futuro-dell-europa.

[4]    U. Villani, Istituzioni di Diritto dell’Unione europea, Bari, Febbraio 2020.

1 comment
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