Il MAE e lo Stato di Diritto

Le ragioni di interesse della pronunzia resa dalla Corte di giustizia, in data 17 dicembre 2020, nelle cause congiunte 354/20 ppu – 412/2020 ppu devono essere individuate nel fatto che il Giudice dell’Unione precisa ulteriormente i contenuti della nozione di “Stato di Diritto”; che ai sensi dell’art. 2 TUE costituisce uno dei valori fondamentali dell’Unione. 

Per capire il ragionamento del “Giudice Europeo” esponiamo brevemente i fatti: l’Autorità Giudiziaria olandese è chiamata a pronunziarsi sull’esecuzione di un Mandato d’arresto Europeo (MAE) emesso da un giudice polacco: cioè un atto di cooperazione giudiziaria efficace tra Stati membri per effetto del quale il ricevente deve attivarsi a consegnare la persona ricercata all’autorità emittente. Il Giudice olandese si chiede, però, se l’Autorità Giudiziaria d’esecuzione può sospendere gli effetti di un MAE quando ritiene che l’attuazione possa comportare una lesione dei diritti e valori protetti dai Trattati, fonti primarie del diritto dell’Unione.  

La risposta sembrerebbe apparentemente scontata perché l’articolo 6, primo comma, della Decisione Quadro 2002/584 GAI che regola il MAE prevede che: “L’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 del trattato sull’Unione europea non può essere modificato per effetto della presente decisione quadro.”. 

Il ragionamento della Corte è però più complesso, perché consapevole che una sentenza in questo senso avrebbe ammesso l’esistenza di un potere, di ogni AG d’esecuzione, di negare la qualità di AG emittente al tribunale di un altro Stato membro con discrezionalità fin troppo ampia. Così la Corte si preoccupa di evitare che lo strumento del MAE sia svuotato di significato in quanto rappresenta “[…] la prima concretizzazione nel settore del diritto penale del principio di riconoscimento reciproco che il Consiglio europeo ha definito il fondamento della cooperazione giudiziaria.” (Considerando 6 della sopra citata Decisione quadro). 

Per questo motivo la Corte non accoglie l’interpretazione proposta dal giudice olandese affermando che il giudice nazionale non può sospendere gli effetti di un MAE sulla base di “preoccupazioni”, più o meno fondate, circa il rispetto dello Stato di Diritto. 

La Corte però ha cura di proteggere detto Principio e afferma che la correttezza delle procedure non è comunque garantita dall’AG polacca a causa dell’esistenza di precise norme statutarie e di regolamenti interni della stessa che evidenziano chiaramente il rapporto di dipendenza che la lega al potere esecutivo. Da questa considerazione si trae la conclusione secondo la quale deve essere negata l’efficacia dei MAE emessi. 

Inoltre, nella stessa sentenza, viene riconosciuta la possibilità per il giudice di sospendere di propria iniziativa l’esecuzione di un MAE ma a due condizioni: 

1. Che vi sia una decisione del Consiglio Europeo adottata secondo l’art. 7 TUE al fine di sanzionare uno Stato membro per violazione dei principi e valori fondamentali enunciati all’articolo 2 dello stesso Trattato. 

2. Che l’AG d’esecuzione disponga di elementi probatori sufficienti raccolti attraverso un esame diviso in due fasi non sovrapponibili in cui si accerta innanzitutto la natura della violazione e successivamente come questa in concreto possa incidere sulle procedure cui sarà sottoposto il soggetto perseguito attraverso il MAE.

In questo modo è evidente come la tutela effettiva dei principi e valori dell’Unione, tra cui in particolare lo Stato di Diritto, sia allo stato attuale carente nell’ordinamento europeo. L’ostacolo è rappresentato, soprattutto, dalle numerose resistenze dei Membri dell’Est ed alla volontà politica generale di procedere ad un’integrazione “lenta ed inclusiva” verso Paesi anche molto lontani dalla “forma mentis” europea-occidentale. Pertanto, la pronuncia della Corte non sembra offrire un valido rimedio alla necessità di una più efficace e tempestiva azione contro le ripetute violazioni dei valori e principi che sono alla base dell’integrazione europea; rimettendo ogni decisione in tal senso al Consiglio Europeo. Quest’ultimo nei giorni 10 ed 11 dicembre 2020 ha, nelle proprie conclusioni, discusso delle modalità di attuazione sul progetto di regolamento finalizzato a garantire protezione circa la corretta formazione del Bilancio Europeo. 

Nell’individuare i principi sui quali costruire la tutela viene delegato alla Commissione l’elaborazione di linee guida; precisando che: “ Le misure a norma del meccanismo dovranno essere proporzionate all’impatto delle violazioni dello Stato di diritto sulla sana gestione finanziaria del bilancio dell’Unione o sugli interessi finanziari dell’Unione e il nesso di causalità tra tali violazioni e le conseguenze negative per gli interessi finanziari dell’Unione dovrà essere sufficientemente diretto e debitamente accertato […]”. Anche in merito a detto progetto sembra, quindi, riproporsi l’atteggiamento di “cautela” appena evidenziato nell’attuare sanzioni tempestive e stringenti circa le violazioni dello Stato di Diritto. 

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